Art. 4.
(Procedura e certificazione del patto civile).

      1. Le persone che contraggono il patto civile presentano una dichiarazione con

 

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giunta presso l'ufficio di stato civile del comune in cui hanno o intendono stabilire il domicilio o la residenza.
      2. Il patto civile è certificato dall'ufficiale di stato civile, il quale accerta l'assenza delle cause di impedimento di cui all'articolo 5 e il rispetto delle norme relative ai cittadini stranieri previste dall'articolo 9.
      3. Su richiesta degli interessati l'ufficiale di stato civile dà atto delle iscrizioni nel registro dei patti civili.
      4. Il patto civile è certificato dal relativo documento attestante lo stato di unione tra i contraenti. Il documento deve contenere:

          a) i dati anagrafici nonché la residenza o il domicilio dei contraenti;

          b) i dati anagrafici degli eventuali figli;

          c) l'indicazione del regime patrimoniale.